Il Tribunale Civile della Spezia, con la sentenza n. 180/2024 pubblicata il 22 febbraio 2024, è stato chiamato a risolvere la questione scaturita dal contrasto tra la disposizione di rango primario contenuta nell’art. 644, comma quarto, c.p. e le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia nel 2006 che -rimaste operanti fino al 31.12.2009- indicavano agli operatori finanziari di non includere il premio dell’assicurazione obbligatoria nei finanziamenti contro cessioni del quinto dello stipendio (d’ora innanzi, CQS) all’interno del paniere dei costi che, ai sensi dell’art. 2 Legge 108/1996, determinano il Tasso Effettivo Globale Medio su cui si parametra la natura usuraria di interessi e costi del finanziamento.
L’art. 644, comma quarto, c.p. prevede, infatti, che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. A sua volta l’art. 2 Legge 108/1996 prevede, nel suo comma primo, che “il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura”.
L’ultimo comma dell’art. 2 Legge 108/1996, nella versione vigente all’epoca, prevedeva che “il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”.
Quindi, il sistema normativo di rango primario è chiaro ed inequivoco nel disporre che il premio dell’assicurazione obbligatoria per la concessione dei finanziamenti con CQS fa parte dei costi da tenere in considerazione per l’accertamento dell’usurarietà del finanziamento.
Pertanto, la natura usuraria del finanziamento era da dichiararsi allorché il tasso concretamente applicato dall’operatore finanziario, comprensivo di tutti i costi esclusi quelli per imposte e tasse (c.d. TAEG), superava (all’epoca) di almeno la metà il tasso effettivo globale medio (c.d. TEGM) indicato nel Decreto Ministeriale relativo al trimestre di riferimento sulla base dei rilievi operati dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio Italiano dei Cambi.
Il problema giuridico che ci occupa è sorto per il fatto che le Istruzioni della Banca d’Italia (“aggiornamento al febbraio 2006”), rimaste invariate fino al 31.12.2009, prevedevano l’inclusione, ai fini del calcolo del TEGM, delle spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, ma prevedevano, viceversa, “l’esclusione delle spese per assicurazioni e garanzie ... quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge”: orbene, nelle CQS la polizza assicurativa è obbligatoria in virtù del disposto dell’art. 54 Legge 180/1950.
Ciò comporta -per le CQS accese fino al 31.12.2009, prima che Banca d’Italia modificasse le istruzioni includendo anche la polizza assicurativa obbligatoria nei costi da indicare per il rilievo del T.E.G.M. da inserire nei D.M. trimestrali, così ponendo fine alla segnalata discrasia- un problema di non poco momento.
Infatti, nel valutare se il tasso concretamente applicato dall’Istituto (c.d. T.A.E.G.) superi o meno la soglia usuraria (all’epoca, il T.E.G.M. aumentato della metà), l’interprete si trova a prendere a riferimento un T.E.G.M. (quello contenuto nei D.M. fino al 31.12.2009) che -in ottemperanza alle vecchie istruzioni della Banca d’Italia- è stato individuato facendo la media dei tassi di prodotti finanziari calcolati al netto del costo della polizza dell’assicurazione obbligatoria.
Di qui -con riferimento a tutti i finanziamenti CQS contratti fino al 31.12.2009- il contrasto tra due orientamenti contrapposti:
- chi, ritenendo prevalente il dogma della omogeneità dei parametri finanziari di riferimento, afferma la scorrettezza dell’operazione di inserire nel T.A.E.G. applicato dal singolo anche il costo del premio di polizza assicurativa e poi valutare il superamento o meno della soglia di cui all’art. 2 Legge 108/1996 calcolandolo sulla base di un T.E.G.M. che è privo di quel fattore economico;
- chi, viceversa, ritenendo prevalente l’esigenza di tutela del finanziato e la centralità sistemica della norma di rango primario prevista dall’art. 644, comma quarto, c.p. (cui certamente non potevano derogare le istruzioni della Banca d’Italia), afferma che il costo dell’assicurazione obbligatoria nelle CQS deve essere necessariamente computato ai fini della verifica dell’usurarietà del finanziamento.
È quest’ultima la posizione costantemente assunta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. 8806/2017, 22458/2018, 17466/2020; 37058/2021; 3025/2022; 29501/2023), cui il Tribunale della Spezia si è conformato con una approfondita e convincente motivazione che ha messo in luce i punti decisivi della questione:
A) in primis, il legislatore del 1996, con la sopra riportata disposizione di cui al comma primo dell’art. 2 Legge 108/1996, non ha demandato alla Banca d’Italia di interloquire in ordine all’inclusione o all’esclusione di determinati costi del finanziamento nel calcolo per la verifica del superamento della soglia la c.d. usura presunta, ma le ha semplicemente richiesto di rilevare il tasso effettivo globale medio del trimestre di riferimento (i costi da inserire nel computo essendo già stati indicati dall’art. 644, co. 4°, c.p.): “le rilevazioni della Banca d’Italia hanno l’unico scopo di determinare sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto al fine di accertare l’usurarietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell’art. 644 c.p.”;
B) il principio dell’omogeneità dei dati di raffronto, in ogni caso, “non può andare a discapito della centralità dell’art. 644 c.p. nella definizione della fattispecie usuraria e non può implicare l’irrilevanza giuridica di un costo certamente <<inerente>> all’erogazione del credito ma non rilevato”;
C) la questione relativa all’incidenza del costo della polizza assicurativa nelle CQS deve essere risolta analogamente alla soluzione che già le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 19597/2020, hanno individuato con riferimento all’inclusione o meno nel tasso da applicarsi degli interessi moratori accedenti a finanziamenti anteriori al D.M. 25.03.2003 (primo D.M. in cui detti interessi hanno iniziato a trovare indicazione);
D) occorre cioè “comparare il TEG del singolo rapporto, comprensivo del costo in concreto applicato, con il tasso soglia ricavato a partire dal tasso medio, così come rilevato nei decreti ministeriali; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività al costo”;
E) “il decreto ministeriale non cessa di essere un valido e attendibile criterio di orientamento, pur avendo mancato alla funzione di considerare ai fini del tasso medio tutte le remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, poiché la legge stessa prevede un fattore correttivo del tasso medio (il c.d. spread), che è in grado di riassorbire e contenere nei limiti del lecito anche gli eventuali costi non rilevati”.
In altri termini, il Tribunale della Spezia ha aderito alla richiamata giurisprudenza di legittimità che afferma il principio secondo cui, laddove l’applicazione del principio di omogeneità non è attuabile difettando la possibilità di fare riferimento a dati certi ed attuali di fonte normativa (come nella fattispecie, in cui il Tribunale ha ritenuto inservibili le conclusioni rassegnate dal proprio CTU), non può certo giungersi ad un’implicita abrogazione della fattispecie incriminatrice sulla presa d’atto della mancata inclusione nel T.E.G.M. rilevato dal D.M. di un costo che, viceversa, per chiaro dettato di legge penale, vi andava inserito.
Infatti, soccorre in favore dell’operatore finanziario il margine di tolleranza ex lege previsto, potendo l’operatore medesimo discostarsi dal dato medio indicato dal D.M. applicando al consumatore costi superiori (anche non rilevati nel paniere) per un’ulteriore metà di quel dato statistico medio, senza per ciò superare la legalità del tasso.
Nella fattispecie all’esame del Tribunale, con riguardo al primo finanziamento, a fronte di un TEG pari al 15,152 % (TAEG 19,602%), il TEGM era stato individuato dal DM di cui al IV Trimestre 2007 in misura pari al 10,32% (sicché il TSU era pari al 15,48%), mentre, con riguardo al secondo finanziamento, a fronte di un TEG pari al 15,159% (TAEG 19,611%), il TEGM era stato rilevato nel DM di cui al I trimestre 2008 in misura pari al 10,34 % (sicché il TSU era pari al 15,51%).
Quindi, il Tribunale -in forza dei condivisibili principi suindicati - ha preso atto che, nella fattispecie al suo esame, “anche lo spread previsto dalla legge non è in grado di assorbire il costo dato dall’assicurazione obbligatoria stipulata contestualmente ai due contratti di assicurazione, determinandosi un superamento in entrambi i casi del tasso- soglia”, posto che l’operatore finanziario aveva applicato al finanziato un “TEG individuato nel contratto già al limite del TSU”, così che il TAEG come indicato dalla stessa convenuta, rispettivamente, in 19,602% e 19,611%, superava ampiamente il TSU (tasso soglia usuraria).
Nella fattispecie, quindi, a far comprendere la natura usuraria del finanziamento è il rilievo che il tasso applicato al finanziato, al netto del costo della polizza, era già stato collocato dall’Istituto appena sotto la soglia usuraria. In tal modo, l’operatore finanziario si era già posto nella condizione di non consentire al pur ampio margine di tolleranza previsto dall’art. 2, ultimo comma, Legge 108/1996 all’epoca vigente, di mantenere nell’ambito del lecito l’operazione computando altresì il costo della polizza assicurativa, come del resto il comma quarto dell’art. 644 c.p. già vigente all’epoca imponeva inequivocamente, con norma immediatamente e direttamente prescrittiva.
Per queste ragioni, il Tribunale ha ritenuto superata la soglia usuraria, ed, in applicazione dell’art. 1815, co. 2°, c.c., ha dichiarato nulla la convenzione sugli interessi e, revocato il decreto ingiuntivo opposto dal finanziato, ha condannato l’Istituto a restituirgli la somma di denaro di € 1.787,27, pari alla differenza tra quanto percepito dall’Istituto (€ 17.999,09) ed il capitale netto a suo tempo finanziato (€ 16.211,82).
A tal ultimo proposito, il Tribunale ha rigettato altresì la tesi dell’Istituto secondo cui i costi sostenuti per la polizza assicurativa avrebbero dovuto restare in capo al finanziato; detta tesi difensiva è stata rigettata sulla base del principio che “la gratuità del mutuo/finanziamento, intesa come sanzione civile a carico del mutuante che viola la norma dell’art. 644 c.p. deve essere declinata nel senso che al finanziato vadano restituite tutte le somme corrisposte per ottenere il finanziamento” (compresa quindi la stessa polizza assicurativa).
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